Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Approvvigionamento energetico
< Art. 7 Condizioni di raccordo per le energie fossili e per quelle rinnovabili
> Art. 7b Fornitura di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Art. 7a1 Condizioni di raccordo per l’elettricità generata a partire da energie rinnovabili; bandi di gara per misure efficienti sotto il profilo energetico

1 I gestori di rete sono obbligati, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a rimunerare tutta l’elettricità prodotta da nuovi impianti mediante l’utilizzazione di energia solare, geotermia, energia eolica, forza idrica fino a 10 MW, nonché biomassa e relative scorie, sempre che tali nuovi impianti abbiano un’ubicazione appropriata. Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio, ampliati considerevolmente o rinnovati dopo il 1° gennaio 2006.

2 La rimunerazione si basa sul prezzo di costo, nell’anno di costruzione, di impianti di riferimento corrispondenti alla tecnologia più efficiente. L’economicità a lungo termine della tecnologia costituisce un presupposto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

a.
il prezzo di costo per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di prestazione;
b.
la riduzione annua dell’ammontare della rimunerazione;
c.
la durata della rimunerazione a copertura dei costi, tenuto conto dell’ammortamento;
d.
la progressione periodica per la tecnologia fotovoltaica, tenendo conto dell’evoluzione dei costi;
e.
la definizione del plusvalore ecologico contenuto nella rimunerazione e le esigenze poste alla sua negoziabilità.

3 Il Consiglio federale può disciplinare bandi di gara concernenti misure efficienti sotto il profilo energetico, in particolare per l’uso razionale e parsimonioso dell’energia elettrica negli edifici e nelle imprese.

4 Della somma dei supplementi di cui all’articolo 15b capoverso 4 si può rivendicare al massimo:

a.
per la forza idrica, il 50 per cento;
b.
per la tecnologia fotovoltaica:
1.
il 5 per cento se le spese scoperte superano i 50 centesimi per kWh,
2.
il 10 per cento se le spese scoperte si situano tra i 40 e i 50 centesimi per kWh,
3.
il 20 per cento se le spese scoperte si situano tra i 30 e i 40 centesimi per kWh;
c.
per tutte le altre tecnologie, nonché per la tecnologia fotovoltaica se le spese scoperte ammontano a meno di 30 centesimi per kWh, il 30 per cento ciascuna;
d.
per i bandi di gara secondo il capoverso 3, il 5 per cento.

5 I gestori di rete forniscono l’energia ai produttori agli stessi prezzi praticati per gli altri acquirenti.


1 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla L del 23 mar. 2007 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione dei cpv. 2 e 3 in vigore dal 1° mag. 2008 (RU 2007 3425 7827, 2008 45 775; FF 2005 1447).


Stato 1° gennaio 2011
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