Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo secondo: Costruzione
A. Piano di sistemazione e progetti generali
< Art. 18 II. Progetti generali / 3. Assicurazione della disponibilitą dell’area stradale / e. Idennitą. Procedura
> Art. 20 II. Progetti generali / 4. Rifinimento e approvazione / b. Approvazione

Art. 19

4. Rifinimento e approvazione

a. Procedura di rifinimento

1 L’Ufficio sottopone i progetti generali ai Cantoni interessati. Questi invitano a pronunciarsi i Comuni ed eventualmente i proprietari, toccati. I Cantoni spediscono le loro osservazioni, corredate dei preavvisi comunali, all’Ufficio.

2 L’Ufficio, fondandosi sulle osservazioni ricevute, rifinisce i progetti generali, con la cooperazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali