Capitolo 2: Vigilanza della Confederazione
< Art. 18 Preavviso in merito ad altre misure
> Art. 19 Promovimento
Art. 18a1 Divieto di misure pericolose
L’Ufficio federale può vietare l’adozione di misure che minacciano la protezione contro le piene o esigere la loro revoca.
1 Introdotto dal n. 5 dell’all. all’O del 6 dic. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (RU 2000 243).
Stato 1° giugno 2011
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