Lavori pubblici
- 72
- Lavori pubblici
- 721
- Polizia delle acque ed economia idrica
- 721.1
- Correzione dei corsi d'acqua e impianti idrici
- 721.3
- Regolazione dei laghi
- 721.8
- Forze idriche
- 721.9
- Igiene dell'acqua
- 723
- Bonifica del suolo
- 725
- Strade e altre vie di trasporto e comunicazione
- 725.1
- Costruzione stradale
- 725.2
- Ferrovie
- 725.3
- Impianti a fune
- 725.5
- Trasporti in condotta
- 725.6
- Vie navigabili
- 725.8
- Aeroporti
72 Lavori pubblici
721 Polizia delle acque ed economia idrica
721.1 Correzione dei corsi d'acqua e impianti idrici
- 721.10
- Legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque
- 721.100
- Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua
- 721.100.1
- Ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)
- 721.100.5
- Geologia nazionale
- 721.102
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla sicurezza degli impianti di accumulazione (Ordinanza sugli impianti di accumulazione, OIA)
- 721.102.4
- Abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione
- 513.311.1 art. 7
- 721.102.5
- Centrale nazionale d'allarme
721.3 Regolazione dei laghi
- 721.311
- Decreto federale del 24 giugno 1938 che accorda un sussidio al Cantone di Zurigo per una correzione della Limmat e per la costruzione, a Zurigo, di una nuova diga per la sistemazione del livello delle acque del lago di Zurigo
- 721.312
- Decreto federale del 20 settembre 1935 che accorda al Cantone di Berna un sussidio per la costruzione di una nuova diga a Nidau-Port
- 721.313
- Convenzione del 9 ottobre 1858 sulla correzione dell'emissario del lago a Lucerna
- 721.313.1
- Regolamento del 27 giugno 1867 su l'aprire e chiudere le cateratte della Reuss a Lucerna
- 721.322
- Decreto federale del 15 dicembre 1903 che assicura al Cantone di Vaud un sussidio federale per la sistemazione dei laghi della Vallata di Joux
- 721.325
- Decreto federale del 7 dicembre 1956 che approva la convenzione tra la Svizzera e l'Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano, come pure l'assegnazione di un sussidio al Cantone Ticino
721.8 Forze idriche
- 721.80
- Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)
- 721.801
- Ordinanza del 2 febbraio 2000 sull'utilizzazione delle forze idriche (OUFI)
- 721.802
- Emolumenti e sulle tasse di vigilanza
- 721.821
- Ordinanza del 25 ottobre 1995 sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche (OIFI)
- 721.831
- Ordinanza del 12 febbraio 1918 sul calcolo del canone per i diritti d'acqua (ODA)
- 721.832
- Ordinanza del 16 aprile 1997 sulla parte del canone per i diritti d'acqua
721.9 Igiene dell'acqua
723 Bonifica del suolo
725 Strade e altre vie di trasporto e comunicazione
725.1 Costruzione stradale
- 725.11
- Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN)
- 725.111
- Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN)
- 725.111.31
- Ordinanza del DATEC del 4 dicembre 2007 concernente l'acquisto di terreni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata
- 725.113.11
- Decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali
- 725.113.111
- Ordinanza del 16 dicembre 1985 concernente gli adattamenti nell'elenco delle strade nazionali svizzere
- 725.116.2
- Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin)
- 725.116.21
- Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale (OUMin)
- 725.116.22
- Ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA)
- 725.116.23
- Promovimento del trasporto di merci per ferrovia
- 725.116.24
- Binari di raccordo
- 725.116.25
- Servizio della sicurezza aerea
- 725.13
- Legge federale del 6 ottobre 2006 concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge sul fondo infrastrutturale, LFIT)
- 725.14
- Legge federale del 17 giugno 1994 concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS)
- 725.151
- Decreto federale del 17 dicembre 1958 che approva la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l'esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo
- 725.151.1
- Convenzione del 23 maggio 1958 tra la Confederazione Svizzera e i Cantoni di Vaud e del Vallese concernente la galleria stradale sotto il Gran San Bernardo
- 725.18
- Manutenzione delle strade durante il servizio attivo
- 725.19
- Credito per il promovimento delle ricerche concernenti le costruzioni stradali
725.2 Ferrovie
725.3 Impianti a fune
725.5 Trasporti in condotta
725.6 Vie navigabili
725.8 Aeroporti
- 725.81
- 748.0 art. 42-50
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali