Titolo secondo: Misure pianificatorie
Capitolo 3: Piani di utilizzazione
Sezione 1: Scopo e contenuto
< Art 18a Impianti solari
> Art. 20 Ricomposizione particellare
Art. 19 Urbanizzazione
1 Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d’acqua, d’energia e d’evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante.
2 Le zone edificabili sono equipaggiate dall’ente pubblico nei termini previsti dal programma di urbanizzazione.1 Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari.
3 Se l’ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all’urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall’ente pubblico oppure di anticipare le spese d’urbanizzazione giusta il diritto cantonale.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 965; FF 1994 III 971).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 965; FF 1994 III 971).