Titolo secondo: Misure pianificatorie
Capitolo 3: Piani di utilizzazione
Sezione 1: Scopo e contenuto
< Art. 18 Altre zone e comprensori
> Art. 19 Urbanizzazione
Art 18a1 Impianti solari
Nelle zone edificabili e nelle zone agricole č accordata l’autorizzazione per l’installazione di impianti solari accuratamente integrati nei tetti e nelle facciate, sempre che non ne risultino pregiudicati monumenti culturali o naturali d’importanza cantonale o nazionale.
1 Introdotto dal n. II della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali