Capoverso sesto: Esazione della tassa
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Art. 36 Costituzione di garanzie1
1 L’autorità incaricata dell’esazione può esigere garanzie per le tasse dell’anno corrente e degli anni anteriori, anche se non siano fissate con decisione passata in giudicato, né scadute:
- a.
- quando l’esazione sembri pregiudicata;
- b.2
- quando l’assoggettato non ha domicilio in Svizzera e contravviene alle prescrizioni militari e a quelle che reggono il servizio civile o alle disposizioni sulla tassa d’esenzione applicabili agli assenti dalla Svizzera;
- c.
- quando l’assoggettato si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera.
2 La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l’ammontare da garantire e l’ufficio incaricato di riceverle. Essa vale come decreto di sequestro, di cui all’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento, ed è parificata a una sentenza esecutiva, di cui all’articolo 80 della medesima legge. L’azione intesa a revocare il sequestro non è ammessa.
3 Contro la richiesta di garanzie è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso alla commissione cantonale di ricorso. È applicabile l’articolo 31 capoverso 3.4
4 Il ricorso contro la richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.5
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768).
2 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
3 RS 281.1
4 Nuovo testo giusta il n. 62 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
5 Introdotto dal n. 62 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).