Capoverso quinto: Tassazione e rimedi giuridici
< Art. 30 Reclamo
> Art. 32 Scadenza
Art. 31 Ricorso
1 La decisione su reclamo può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso. È applicabile, per analogia, l’articolo 30 capoversi 2, 3 e 4.
2 Le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente; se il ricorso è parzialmente ammesso, le spese di procedura sono ridotte, o, in via eccezionale, condonate. Esse sono nondimeno addossate al ricorrente ancorché abbia vinto il ricorso, se, con l’adempiere i suoi obblighi, fosse stato in facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell’istanza precedente.1
2bis L’ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.2
3 Contro le decisioni della commissione cantonale di ricorso è ammissibile il ricorso al Tribunale federale.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
2 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
3 Nuovo testo giusta il n. 62 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).