Parte seconda: Imposizione delle persone fisiche
Titolo primo: Assoggettamento
Capitolo 3: Norme speciali concernenti l’imposta sul reddito
< Art. 8
> Art. 10 Comunioni ereditarie, societā e investimenti collettivi di capitale
Art. 9 Coniugi; partner registrati; figli sotto l’autoritā parentale1
1 Il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto č cumulato, qualunque sia il regime dei beni.
1bis Il reddito di partner registrati non separati legalmente o di fatto č cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l’unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell’unione domestica registrata.2
2 Il reddito dei figli soggetti all’autoritā parentale, ad eccezione dei proventi da attivitā lucrativa, č cumulato con quello del detentore dell’autoritā parentale.
1 Nuovo testo giusta il n. 24 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Introdotto dal n. 24 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).