Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Imposizione delle persone fisiche
Titolo secondo: Imposta sul reddito
Capitolo 6: Compensazione degli effetti della progressione a freddo
< Art. 38 Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza
> Art. 40 Periodo fiscale biennale

Art. 39

1 Gli effetti della progressione a freddo sull’imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori.

2 Il Dipartimento federale delle finanze adegua ogni anno le tariffe e le deduzioni all’indice nazionale dei prezzi al consumo. È determinante lo stato dell’indice il 30 giugno prima dell’inizio del periodo fiscale. L’adeguamento è escluso se l’andamento del rincaro è negativo. La compensazione in caso di rincaro negativo è effettuata sulla base dell’ultimo adeguamento.1

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1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 453; FF 2009 1349).
2 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 453; FF 2009 1349).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali