Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Imposizione delle persone fisiche
Titolo secondo: Imposta sul reddito
Capitolo 5: Calcolo dell’imposta
Sezione 1: Tariffe
< Art. 35
> Art. 37 Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti

Art. 36

1 L’imposta per anno fiscale è:

Fr.

fino a

13 200 franchi di reddito

0.00

e per 100 franchi di reddito in più

0.77

per

28 700 franchi di reddito

119.35

e per 100 franchi di reddito in più

0.88

in più

per

37 600 franchi di reddito

197.65

e per 100 franchi di reddito in più

2.64

in più

per

50 100 franchi di reddito

527.65

e per 100 franchi di reddito in più

2.97

in più

per

65 800 franchi di reddito

993.90

e per 100 franchi di reddito in più

5.94

in più

per

70 900 franchi di reddito

1 296.80

e per 100 franchi di reddito in più

6.60

in più

per

94 100 franchi di reddito

2 828.00

e per 100 franchi di reddito in più

8.80

in più

per

122 300 franchi di reddito

5 309.60

e per 100 franchi di reddito in più

11.00

in più

per

159 900 franchi di reddito

9 445.60

e per 100 franchi di reddito in più

13.20

in più

per

685 900 franchi di reddito

78 877.60

;

per

686 000 franchi di reddito

78 890.00

e per 100 franchi di reddito in più

11.50

in più. 1

2 Per i coniugi viventi in comunione domestica, l’imposta annua ammonta a:2

Fr.

fino a

25 700 franchi di reddito

0.00

e per 100 franchi di reddito in più

1.00

per

46 200 franchi di reddito

205.00

e per 100 franchi di reddito in più

2.00

in più

per

53 000 franchi di reddito

341.00

e per 100 franchi di reddito in più

3.00

in più

per

68 400 franchi di reddito

803.00

e per 100 franchi di reddito in più

4.00

in più

per

82 000 franchi di reddito

1 347.00

e per 100 franchi di reddito in più

5.00

in più

per

93 900 franchi di reddito

1 942.00

e per 100 franchi di reddito in più

6.00

in più

per

104 200 franchi di reddito

2 560.00

e per 100 franchi di reddito in più

7.00

in più

per

112 800 franchi di reddito

3 162.00

e per 100 franchi di reddito in più

8.00

in più

per

119 600 franchi di reddito

3 706.00

e per 100 franchi di reddito in più

9.00

in più

per

124 700 franchi di reddito

4 165.00

e per 100 franchi di reddito in più

10.00

in più

per

128 200 franchi di reddito

4 515.00

e per 100 franchi di reddito in più

11.00

in più

per

129 900 franchi di reddito

4 702.00

e per 100 franchi di reddito in più

12.00

in più

per

131 600 franchi di reddito

4 906.00

e per 100 franchi di reddito in più

13.00

in più

per

813 400 franchi di reddito

93 540.00

per

813 500 franchi di reddito

93 552.50

e per 100 franchi di reddito in più

11.50

in più. 3

2bis Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 227 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.4

3 L’imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.


1 Nuove tariffe giusta l’art. 2 cpv. 1 dell’O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095).
3 Nuove tariffe giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).
4 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455; FF 2009 4095). Nuovo testo giusta l’art. 2 cpv. 3 dell’O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).


Stato 1° gennaio 2012
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