Parte seconda: Imposizione delle persone fisiche
Titolo secondo: Imposta sul reddito
Capitolo 3: Determinazione del reddito netto
Sezione 5: Deduzioni generali
< Art. 33 Interessi su debiti e altre deduzioni
> Art. 34
Art. 33a1 Prestazioni volontarie
Dai proventi sono inoltre dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtł del loro scopo pubblico o di utilitą pubblica (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a–c) sono deducibili nella medesima misura.
1 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali