Parte seconda: Imposizione delle persone fisiche
Titolo secondo: Imposta sul reddito
Capitolo 3: Determinazione del reddito netto
Sezione 4: Deduzioni sulla sostanza
< Art. 31 Perdite
> Art. 33 Interessi su debiti e altre deduzioni
Art. 32
1 Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi d’amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.
2 Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.1 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione.
3 Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d’intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati.
4 Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Il Consiglio federale stabilisce questa deduzione complessiva.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1515; FF 2007 7201 7217).