Parte ottava: Disposizioni finali
Titolo quarto: Disposizioni transitorie
Capitolo 3: Tassazione annuale per le persone fisiche
< Art. 212 Deduzioni generali
> Art. 214 Tariffe
Art. 213 Deduzioni sociali
1 Sono dedotti dal reddito netto:1
- a.2
- per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostā all’autoritā parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli č ripartita per metā;
- b.3
- per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attivitā lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, 6500 franchi; questa deduzione non č ammessa per il coniuge e per i figli per i quali č giā accordata la deduzione giusta la lettera a;
- c.4
- per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2600 franchi.
2 Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 209) o dell’assoggettamento.
3 In caso d’assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 615; FF 2006 4087).
2 Nuovo testo giusta l’art. 7 dell’O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).
3 Nuovo testo giusta l’art. 7 dell’O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).
4 Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (Misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi) (RU 2007 615; FF 2006 4087). Nuovo testo giusta l’art. 7 dell’O del DFF del 28 set. 2010 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4483).