Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quinta: Procedura
Titolo terzo: Procedura ordinaria di tassazione
Capitolo 2: Obblighi procedurali
Sezione 3: Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni
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> Art. 128

Art. 127

1 Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:

a.
il datore di lavoro, sulle sue prestazioni al lavoratore;
b.
i creditori e i debitori, su l’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;
c.
gli assicuratori, su il valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi;
d.
i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l’amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito;
e.
le persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.

2 Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può richiederla dal terzo. È salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.


Stato 1° gennaio 2013
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