Parte quinta: Procedura
Titolo terzo: Procedura ordinaria di tassazione
Capitolo 2: Obblighi procedurali
Sezione 3: Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni
< Art. 126 Altra collaborazione
> Art. 128
Art. 127
1 Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:
- a.
- il datore di lavoro, sulle sue prestazioni al lavoratore;
- b.
- i creditori e i debitori, su l’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;
- c.
- gli assicuratori, su il valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi;
- d.
- i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l’amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito;
- e.
- le persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.
2 Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può richiederla dal terzo. È salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.
Stato 1° gennaio 2013
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