Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quinta: Procedura
Titolo terzo: Procedura ordinaria di tassazione
Capitolo 2: Obblighi procedurali
Sezione 1: Compiti delle autoritą di tassazione
< Art. 122
> Art. 124 Dichiarazione d’imposta

Art. 123

1 Le autoritą di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

2 Possono in particolare far capo a periti, svolgere ispezioni ed esaminare sul posto i libri contabili e i giustificativi. Le spese che ne risultano possono essere addossate in tutto o in parte al contribuente o ad un’altra persona obbligata a fornire informazioni, se essi le hanno rese necessarie violando colpevolmente i loro obblighi procedurali.


Stato 1° gennaio 2013
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