Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quinta: Procedura
Titolo secondo: Principi di procedura generali
Capitolo 1: Doveri delle autoritā
< Art. 109 Ricusazione
> Art. 111 Assistenza tra autoritā fiscali

Art. 110 Obbligo del segreto

1 Chiunque č incaricato dell’esecuzione della presente legge o č chiamato a collaborarvi č tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autoritā e a negare a terzi l’esame degli atti ufficiali.

2 L’informazione č ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali