Parte quinta: Procedura
Titolo primo: Autorità fiscali
Capitolo 2: Autorità cantonali
Sezione 1: Organizzazione
< Art. 103 Vigilanza
> Art. 105 Appartenenza personale
Art. 104
1 L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta dirige e sorveglia l’applicazione e l’esecuzione uniforme della presente legge. L’articolo 103 capoverso 1 è applicabile per analogia.
2 Per la tassazione delle persone giuridiche, ciascun Cantone designa un solo ufficio.
3 Ogni Cantone istituisce una commissione cantonale di ricorso in materia di imposte.
4 L’organizzazione delle autorità cantonali d’esecuzione è retta dal diritto cantonale, nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti. Se un Cantone non può prendere tempestivamente i provvedimenti necessari, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni del caso.
Stato 1° gennaio 2013
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