Capitolo 4: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni
Sezione 2: Veicoli esteri
< Art. 25 Riscossione della tassa
> Art. 27 Veicoli senza apparecchio di rilevazione
Art. 26 Veicoli con apparecchio di rilevazione
1 Gli autoveicoli immatricolati all’estero (veicoli esteri) assoggettati alla tassa possono essere equipaggiati con un apparecchio di rilevazione riconosciuto dall’Amministrazione delle dogane.
2 Il conducente del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l’apparecchio di rilevazione con una carta chip rilasciata dall’Amministrazione delle dogane subito dopo il ricevimento della stessa, ma al più tardi prima della successiva entrata in Svizzera. A richiesta, l’Amministrazione delle dogane può rilasciare una carta chip per il rimorchio.
3 Del rimanente sono applicabili gli articoli 15–19, 21, 22 capoverso 2, 23 capoverso 3 e 25 capoverso 1.
4 Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazione è difettoso all’atto della loro entrata in Svizzera.