Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

641.71

Legge federale
sulla riduzione delle emissioni di CO2

(Legge sul CO2)

dell’8 ottobre 1999 (Stato 1° gennaio 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 19972,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Art. 2 Obiettivo di riduzione

Art. 3 Mezzi

Art. 4 Provvedimenti volontari

Art. 5 Valutazione

Sezione 2: Tassa CO2

Art. 6 Introduzione della tassa

Art. 7 Oggetto e aliquota della tassa

Art. 8 Assoggettamento alla tassa

Art. 9 Esenzione dalla tassa

Art. 10 Utilizzazione del prodotto della tassa

Art. 11 Procedura

Sezione 2a:3 Esenzione dalla tassa per le centrali termiche a combustibili fossili

Art. 11a Principio

Art. 11b Condizioni di autorizzazione

Art. 11c Contratto di compensazione

Sezione 3: Disposizioni penali e finali

Art. 12 Sottrazione della tassa

Art. 13 Messa in pericolo della tassa

Art. 14 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

Art. 15 Esecuzione

Art. 15bis Versamento del prodotto della tassa a destinazione vincolata

Art. 16 Disposizione transitoria

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 20004


RU 2000 979


1 RS 101
2 FF 1997 III 370
3 Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 13; FF 2008 7579).
4 DCF del 5 apr. 2000.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali