Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2: Tassa CO2
< Art. 8 Assoggettamento alla tassa
> Art. 10 Utilizzazione del prodotto della tassa

Art. 9 Esenzione dalla tassa

1 Chi consuma grandi quantità di combustibili o carburanti fossili o chi, in seguito all’introduzione della tassa CO2, si trovi svantaggiato nella concorrenza internazionale, è esentato dalla tassa se si impegna formalmente nei confronti della Confederazione a limitare le emissioni di CO2.

2 Possono impegnarsi formalmente a limitare le emissioni di CO2:

a.
le imprese di grandi dimensioni;
b.
diversi consumatori di combustibili e carburanti fossili insieme;
c.
le imprese a elevata intensità energetica quando l’onere derivante dalla tassa CO2 è superiore all’1 per cento del valore di produzione lordo.

3 L’impegno formale comprende almeno:

a.
la limitazione delle emissioni di CO2 entro il 2010;
b.
l’elaborazione di un piano di provvedimenti;
c.
la verifica dell’efficacia dei provvedimenti;
d.
la presentazione di regolari rapporti.

4 L’entità della limitazione delle emissioni prevista per un impegno formale è stabilita in base a:

a.
gli obiettivi di cui all’articolo 2;
b.
i provvedimenti di riduzione già attuati;
c.
i costi dei provvedimenti di riduzione;
d.
la posizione delle imprese nella concorrenza internazionale;
e.
il tasso prevedibile di crescita della produzione.

5 Se esistono le condizioni per un’esenzione, la tassa è restituita. Il Consiglio federale può negare la restituzione se ne derivano oneri amministrativi sproporzionati rispetto all’importo da restituire.

6 Chi non rispetta gli impegni assunti nei confronti della Confederazione deve pagare a posteriori la tassa dalla quale era stato esentato, compresi gli interessi. L’obbligo del pagamento si prescrive cinque anni dopo la determinazione dell’obbligo fiscale. Inoltre l’autorità fiscale può esigere in ogni momento la prestazione di garanzie.


Stato 1° maggio 2012
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