Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Disposizioni penali e finali
< Art. 15 Esecuzione
> Art. 16 Disposizione transitoria

Art. 15bis1 Versamento del prodotto della tassa a destinazione vincolata

1 Il versamento degli aiuti finanziari globali di cui all’articolo 10 capoverso 1bis lettera a avviene sulla base di un accordo programmatico con i Cantoni, i quali garantiscono un’attuazione armonizzata.

2 Il versamento degli aiuti finanziari globali di cui all’articolo 10 capoverso 1bis lettera b avviene giusta l’articolo 15 della legge del 26 giugno 19982 sull’energia.


1 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Incentivi per l’adozione di misure di efficienza energetica negli edifici), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 951; FF 2009 945 965).
2 RS 730.0


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali