Sezione 3: Disposizioni penali e finali
< Art. 14 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo
> Art. 15bis Versamento del prodotto della tassa a destinazione vincolata
Art. 15 Esecuzione
1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge ed emana le disposizioni esecutive. Prima dell’emanazione delle disposizioni esecutive, consulta i Cantoni e le cerchie interessate.
2 Per determinati compiti esso può fare capo ai Cantoni e a organizzazioni private.
3 Nella misura in cui la difesa integrata lo esiga, il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza le deroghe alle disposizioni della presente legge.
Stato 1° maggio 2012
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