Sezione 2: Tassa CO2
< Art. 10 Utilizzazione del prodotto della tassa
> Art. 11a Principio
Art. 11 Procedura
1 Il Consiglio federale disciplina la procedura per la riscossione e la restituzione della tassa sul carbone. Per l’importazione e l’esportazione si applicano le disposizioni procedurali della legislazione doganale.
2 La riscossione e la restituzione della tassa sugli altri agenti energetici fossili sono disciplinate dalle disposizioni procedurali della legge federale del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali.
3 Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni idonee compiti esecutivi in relazione con la procedura d’esenzione.
4 I rimedi giuridici sono retti dagli articoli 34 segg. della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali.
Stato 1° maggio 2012
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