Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2: Assoggettamento all’imposta
< Art. 8 Segreto
> Art. 10 Successione fiscale

Art. 9 Persone soggette all’imposta

Sono soggetti all’imposta:

a.
gli importatori;
b.
i depositari autorizzati;
c.
le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci tassate per scopi soggetti a un’aliquota pił elevata;
d.
le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci non tassate.

Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali