Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 3 Oggetto dell’imposta
> Art. 5 Autoritą fiscale

Art. 4 Sorgere del credito fiscale

1 Il credito fiscale sorge con l’immissione in consumo delle merci. Per immissione in consumo s’intende:

a.
per le merci importate, il momento della loro immissione in libera pratica doganale;
b.
per le merci in depositi autorizzati (art. 27–32), il momento in cui le merci lasciano il deposito o vi sono utilizzate;
c.
per le merci svincolate da un regime di sospensione (art. 32), il momento secondo la lettera a o la lettera b;
d.
per le merci fabbricate al di fuori di un deposito autorizzato, il momento della loro fabbricazione.

2 Il credito fiscale sorge inoltre:

a.
per la differenza d’imposta gravante le merci tassate che sono cedute o utilizzate a posteriori per scopi soggetti ad un’aliquota pił elevata: nel momento in cui le merci sono cedute in vista di tale utilizzazione o, se non sono cedute, prima della loro utilizzazione;
b.
per le merci esenti da imposta che sono cedute o utilizzate a posteriori per scopi soggetti all’imposta: nel momento in cui esse sono cedute in vista di tale utilizzazione o, se non sono cedute, prima della loro utilizzazione.

Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali