Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 2 Definizioni
> Art. 4 Sorgere del credito fiscale

Art. 3 Oggetto dell’imposta

1 Sono soggette all’imposta:

a.
la fabbricazione o l’estrazione in territorio svizzero di merci secondo l’articolo 1 e l’articolo 2 capoversi 1 e 2;
b.
l’importazione di tali merci nel territorio svizzero.

2 Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali