Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 2 Definizioni
> Art. 4 Sorgere del credito fiscale
Art. 3 Oggetto dell’imposta
1 Sono soggette all’imposta:
- a.
- la fabbricazione o l’estrazione in territorio svizzero di merci secondo l’articolo 1 e l’articolo 2 capoversi 1 e 2;
- b.
- l’importazione di tali merci nel territorio svizzero.
2 Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali