Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 6: Depositi autorizzati
< Art. 26 Condono dell’imposta
> Art. 28 Autorizzazione

Art. 27 Fabbricazione, estrazione, deposito

La fabbricazione e l’estrazione di prodotti subordinati alla presente legge nonché il deposito di merci non imponibili devono avvenire in un deposito autorizzato.


Stato 1° gennaio 2012
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