Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 5: Riscossione dell’imposta
< Art. 20 Dichiarazione fiscale periodica
> Art. 21 Imposizione

Art. 20a1 Miscele di carburanti

1 All’atto della dichiarazione delle miscele di carburanti costituite da merci che beneficiano di un’esenzione fiscale e da altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare la quota di tali merci conformemente all’articolo 12b.

2 L’esenzione dall’imposta può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell’aliquota d’imposta vigente per gli altri carburanti. Se la condizione per l’esenzione dall’imposta non è più adempiuta, l’anticipazione deve essere rimborsata.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura.


1 Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 con effetto al massimo fino al 30 giu. 2020 (RU 2008 579; FF 2006 3889).


Stato 1° gennaio 2012
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