Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 1 Principio
> Art. 3 Oggetto dell’imposta

Art. 2 Definizioni

1 Sono considerati olio di petrolio, altri oli minerali, gas di petrolio e prodotti ottenuti dalla loro lavorazione ai sensi della presente legge:

a.
gli oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici (voce di tariffa 27071);
b.
gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (voce di tariffa 2709);
c.2
gli oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; le preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 per cento o più di olio di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono l’elemento di base; residui di oli (voce di tariffa 2710);
d.
il gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce di tariffa 2711);
e.
le preparazioni lubrificanti (voce di tariffa 3403).

2 Le merci qui appresso sono considerate carburanti a tenore della presente legge, sempre che siano utilizzate come carburanti:

a.
l’olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione secondo il capoverso 1;
b.
gli idrocarburi aciclici e ciclici (voci di tariffa 2901 e 2902);
c.
gli alcoli aciclici e i loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (voce di tariffa 2905);
d.
gli eteri, gli eteri-alcoli, gli eteri-fenoli, gli eteri-alcoli-fenoli, i perossidi di alcoli, i perossidi di eteri, i perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e i loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (voce di tariffa 2909);
e.
i prodotti della voce di tariffa 3811, eccettuate le preparazioni antidetonanti e gli additivi per oli lubrificanti;
f.
i prodotti della voce di tariffa 3814;
g.
gli alchilbenzeni in miscele e gli alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902 (voce di tariffa 3817);
h.
i prodotti della voce di tariffa 3824;
i.3
i biodiesel e le miscele della voce di tariffa 3826;
j.4
le altre merci che, miscelate o no, sono utilizzate o destinate a essere utilizzate come carburante.

3 Nel senso della presente legge si considera:

a.
«imposta», l’imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali;
b.
«importatore», chiunque trasporta una merce attraverso il confine, nonché la persona per conto della quale la merce viene importata;
c.
«depositario autorizzato», chiunque è in possesso di un’autorizzazione dell’autorità fiscale che lo abilita a trasformare, estrarre, fabbricare o detenere, in un deposito autorizzato, merci non tassate;
d.5
«carburante proveniente da materie prime rinnovabili» il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.

1 RS 632.10 all.
2 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2091).
3 Nuovo testo giusta il n. 1 dall'all. 3 all'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3331).
4 Introdotta dal n. 1 dall'all. 3 all'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3331).
5 Introdotta dal n. I della L del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 579; FF 2006 3889).


Stato 1° gennaio 2012
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