Sezione 3: Tariffe
< Art. 12b Esenzione dall’imposta per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili
> Art. 13 Tariffa determinante per il calcolo dell’imposta
Art. 12c1 Neutralitą dei proventi
1 Le perdite fiscali risultanti dall’agevolazione fiscale secondo l’articolo 12a e dall’esenzione dall’imposta secondo l’articolo 12b devono essere compensate mediante una maggiore imposizione della benzina.
2 Il Consiglio federale modifica le aliquote d’imposta per la benzina contenute nell’allegato 1 e nell’articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.
1 Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 con effetto al massimo fino al 30 giu. 2020 (RU 2008 579; FF 2006 3889).
Stato 1° gennaio 2012
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