Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Disposizioni generali
> Art. 2 Definizioni

Art. 1 Principio

La Confederazione riscuote:

a.
un’imposta sugli oli minerali gravante l’olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione, nonché i carburanti;
b.
un supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti.

Stato 1° gennaio 2012
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