641.411.1
Ordinanza
sull’imposizione della birra
(OIBir)
del 15 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 20061 sull’imposizione della birra (LIB),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Stabilimento di fabbricazioneArt. 2 Locali di mescita uniti agli stabilimenti di fabbricazione
Sezione 2: Tariffa d’imposta
Art. 3 Tenore di mosto iniziale nelle miscele di bevande basate sulla birraArt. 4 Calcolo della quantitą di birra soggetta a imposta
Art. 5 Perdita ed eliminazione della birra
Art. 6 Esenzione fiscale
Art. 7 Richiesta di utilizzazione esente dall’imposta
Art. 8 Fabbricazione per il consumo personale esente dall’imposta
Art. 9 Riduzione dell’imposta per la birra fabbricata sul territorio doganale
Art. 10 Riduzione dell’imposta per la birra importata
Art. 11 Autonomia giuridica ed economica dello stabilimento di fabbricazione
Art. 12 Birra fabbricata sotto licenza
Sezione 3: Riscossione e restituzione dell’imposta
Art. 13 Dichiarazione fiscaleArt. 14 Rinuncia alla riscossione dell’imposta
Art. 15 Restituzione dell’imposta
Art. 16 Birra di ritorno
Art. 17 Importo della garanzia
Art. 18 Obblighi del fabbricante per semplificare la vigilanza fiscale
Art. 19 Prelievo di campioni da parte dell’Amministrazione delle dogane
Sezione 4: Statistiche, tasse e interesse moratorio
Art. 20 StatisticheArt. 21 Tasse
Art. 22 Eccezioni all’interesse moratorio
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali