Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

641.411.1

Ordinanza
sull’imposizione della birra

(OIBir)

del 15 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 20061 sull’imposizione della birra (LIB),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Stabilimento di fabbricazione

Art. 2 Locali di mescita uniti agli stabilimenti di fabbricazione

Sezione 2: Tariffa d’imposta

Art. 3 Tenore di mosto iniziale nelle miscele di bevande basate sulla birra

Art. 4 Calcolo della quantitą di birra soggetta a imposta

Art. 5 Perdita ed eliminazione della birra

Art. 6 Esenzione fiscale

Art. 7 Richiesta di utilizzazione esente dall’imposta

Art. 8 Fabbricazione per il consumo personale esente dall’imposta

Art. 9 Riduzione dell’imposta per la birra fabbricata sul territorio doganale

Art. 10 Riduzione dell’imposta per la birra importata

Art. 11 Autonomia giuridica ed economica dello stabilimento di fabbricazione

Art. 12 Birra fabbricata sotto licenza

Sezione 3: Riscossione e restituzione dell’imposta

Art. 13 Dichiarazione fiscale

Art. 14 Rinuncia alla riscossione dell’imposta

Art. 15 Restituzione dell’imposta

Art. 16 Birra di ritorno

Art. 17 Importo della garanzia

Art. 18 Obblighi del fabbricante per semplificare la vigilanza fiscale

Art. 19 Prelievo di campioni da parte dell’Amministrazione delle dogane

Sezione 4: Statistiche, tasse e interesse moratorio

Art. 20 Statistiche

Art. 21 Tasse

Art. 22 Eccezioni all’interesse moratorio

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

Art. 24 Entrata in vigore

 RU 2007 2909



Stato 1° gennaio 2013
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