Sezione 2: Obbligo fiscale
< Art. 8 Successione fiscale
> Art. 10 Base di calcolo
Art. 9 Responsabilità solidale
Rispondono solidalmente con la persona soggetta all’imposta o con il successore fiscale:
- a.
- in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza dell’importo della liquidazione o dei beni della successione;
- b.
- nel caso di una persona giuridica che trasferisce la sua sede all’estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica.
Stato 1° luglio 2007
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