Titolo quarto: Imposta sull’importazione
< Art. 57 Interesse moratorio
> Art. 59 Diritto alla restituzione dell’imposta e prescrizione
Art. 58 Eccezioni all’obbligo di pagare interessi moratori
Non viene riscosso un interesse moratorio se:
- a.
- il debito fiscale č stato garantito mediante depositi in contanti;
- b.
- i beni immessi in libera pratica (art. 48 LD1) sono dapprima stati tassati provvisoriamente (art. 39 LD) e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero;
- c.
- i beni importati da una persona registrata come contribuente sul territorio svizzero e che sono stati tassati con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51 cpv. 2 lett. b, 58 e 59 LD) sono dichiarati in un altro regime doganale (art. 47 LD);
- d.
- i beni immagazzinati senza garanzia dell’imposta (art. 51 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 3 LD) sono dichiarati in un altro regime doganale e la persona che, al momento dell’immagazzinamento poteva disporne economicamente, era registrata come contribuente sul territorio svizzero;
- e.
- i beni devono essere dichiarati periodicamente nella procedura d’imposizione doganale (art. 42 cpv. 1 lett. c LD) o sono tassati successivamente in base a una procedura d’imposizione doganale semplificata (art. 42 cpv. 2 LD) e l’importatore al momento dell’importazione era registrato come contribuente sul territorio svizzero.
Stato 1° marzo 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali