Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

520.18

Ordinanza
sulla Centrale nazionale d’allarme

(OCENAL)

del 17 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952; visti gli articoli 19 capoversi 1 e 3, 20 capoverso 2 e 47 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione,4

ordina:

Art. 1 Compiti

Art. 2 Competenze

Art. 3 Organizzazione

Art. 4 Mezzi

Art. 4a Organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni

Art. 5 Contatti con altri servizi

Art. 6 Istruzione

Art. 7 Esecuzione

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

Art. 9 Entrata in vigore

 RU 2007 4953


1 RS 520.1
2 RS 510.10
3 RS 814.50
4 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 all'O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali