520.18
Ordinanza
sulla Centrale nazionale d’allarme
(OCENAL)
del 17 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2011)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952; visti gli articoli 19 capoversi 1 e 3, 20 capoverso 2 e 47 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione,4
ordina:
Art. 2 Competenze
Art. 3 Organizzazione
Art. 4 Mezzi
Art. 4a Organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni
Art. 5 Contatti con altri servizi
Art. 6 Istruzione
Art. 7 Esecuzione
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
Art. 9 Entrata in vigore
1 RS 520.1
2 RS 510.10
3 RS 814.50
4 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 all'O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali