Titolo terzo: Protezione civile
Capitolo 2: Doveri di terzi
< Art. 29 Singoli
> Art. 31 Uso di proprietą in tempo di pace
Art. 30 Proprietari di edifici abitativi e locatari
1 I proprietari di edifici abitativi e i locatari provvedono alla preparazione e all’esecuzione delle misure loro prescritte.
2 Se viene ordinata l’occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione della protezione civile i posti protetti non utilizzati.
Stato 1° gennaio 2012
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