Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

514.544.2

Ordinanza
sulle esigenze minime relative ai locali commerciali
che servono al commercio di armi

del 21 settembre 1998 (Stato il 24  novembre 1998)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l’articolo 17 capoverso 4 della legge del 20 giugno 19971 sulle armi,

ordina:

Art. 1 Scopo

Art. 2 Sicurezza contro lo scasso

Art. 3 Sicurezza contro il furto

Art. 4 Protezione contro le rapine

Art. 5 Eccezioni

Art. 6 Entrata in vigore

RU 1998 2620


1 RS 514.54


Stato 11. luglio 2006
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