Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 9: Ufficio centrale Armi
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Art. 581 Compiti

(art. 31c LArm)

L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti:

a.
verifica l’autenticità di attestazioni estere e rilascia attestazioni ufficiali (art. 6b cpv. 2 e 9a cpv. 2 LArm);
b.
rilascia bollette di scorta (art. 22b cpv. 1 LArm);
c.
trasmette informazioni a Stati esteri, informa le autorità cantonali competenti e comunica dati (art. 22b cpv. 5, 24 cpv. 4 e 32c LArm);
d.
rilascia e rinnova le autorizzazioni (art. 24 cpv. 3, 24a–24c, 25 cpv. 2 e 25a LArm) e, su richiesta, attesta di aver rilasciato o rinnovato un’autorizzazione;
e.
fornisce consulenza alle autorità d’esecuzione (art. 31c cpv. 2 lett. a LArm), all’amministrazione e ai cittadini;
f.
rilascia autorizzazioni quadro a compagnie aeree estere (art. 31c cpv. 2 lett. f LArm);
g.
tratta le richieste di rintracciamento presentate da autorità svizzere o estere e funge da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in tale ambito (art. 31c cpv. 2 lett. bbis LArm);
h.
gestisce le seguenti banche dati:
1.
le banche dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 LArm,
2.
la banca dati DANTRAG (art. 59a);
i.
attribuisce il numero di contrassegno ai titolari di patenti di commercio di armi (art. 28a);
j.
coordina le attività delle autorità cantonali d’esecuzione e riceve in particolare informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni;
k.
emana direttive ed elabora documenti d’esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi;
l.
mette a disposizione delle autorità cantonali competenti e dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, sotto forma informatizzata, i moduli previsti dalla legge.2 L’Ufficio centrale Armi può delegare compiti previsti nel capoverso 1 lettere e, g e n. Può far capo a periti e stipulare contratti con i rispettivi servizi tecnici.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali