Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Definizioni
< Art. 4 Parti appositamente costruite di armi o di accessori di armi
> Art. 6 Armi confondibili con armi da fuoco

Art. 5 Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente

(art. 5 cpv. 1 lett. b LArm)

1 Sono considerati ordigni militari per il lancio con effetto dirompente i razzi anticarro, i lanciarazzi, i lanciagranate e i lanciamine che possono essere portati e manovrati da una sola persona.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide quali altri ordigni sono da considerarsi ordigni militari per il lancio con effetto dirompente.


Stato 12 dicembre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali