Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Definizioni
< Art. 3 Parti essenziali di armi
> Art. 5 Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente

Art. 4 Parti appositamente costruite di armi o di accessori di armi

(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 2 lett. a, b e cpv. 3 LArm)

1 Sono considerate parti di armi appositamente costruite le parti di armi da fuoco progettate o modificate appositamente per tali armi e che, nella stessa esecuzione, non possono essere utilizzate per altri scopi. Non sono considerate appositamente costruite le parti di armi quali molle, spine normalizzate, copiglie, viti o parti di legno o di plastica del fusto.

2 Sono considerate parti appositamente costruite di accessori di armi:

a.
nei laser e nei dispositivi di puntamento notturno: il dispositivo di montaggio;
b.
nei silenziatori: le lamelle appositamente costruite.

Stato 12 dicembre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali