Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

514.54

Legge federale
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

(Legge sulle armi, LArm)

del 20 giugno 1997 (Stato 1° gennaio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 107 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 19963,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo e oggetto

Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 3 Diritto di acquisto, possesso e porto di armi

Art. 4 Definizioni

Sezione 2: Divieti e restrizioni generali

Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi

Art. 6 Divieti e restrizioni relativi a munizioni

Art. 6a Successione ereditaria

Art. 6b Attestazione ufficiale

Art. 7 Procedura per i cittadini di determinati Stati

Art. 7a Esecuzione

Art. 7b Forme di offerta vietate

Capitolo 2: Acquisto e possesso di armi e di parti essenziali di armi4

Sezione 1: Acquisto di armi e di parti essenziali di armi5

Art. 8 Obbligo del permesso d’acquisto di armi

Art. 9 Competenza

Art. 9a Attestazione ufficiale

Art. 9b Validità del permesso d’acquisto di armi

Art. 9c Annuncio dell’alienante

Art. 10 Eccezioni all’obbligo del permesso d’acquisto di armi

Art. 10a Verifica da parte dell’alienante

Art. 11 Contratto scritto

Art. 11a Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni

Sezione 2: Possesso di armi e di parti essenziali di armi6

Art. 12 Condizioni

Art. 13 e 14

Capitolo 3: Acquisto e possesso di munizioni ed elementi di munizioni7

Art. 15 Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

Art. 16 Acquisto in occasione di manifestazioni di tiro

Art. 16a Legittimazione al possesso

Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi

Sezione 1: Commercio di armi

Art. 17

Sezione 2: Fabbricazione di armi

Art. 18 Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale

Art. 18a Contrassegno di armi da fuoco

Art. 18b Contrassegno di munizioni

Art. 19 Fabbricazione e modifica a titolo non professionale

Art. 20 Trasformazioni vietate

Sezione 3: Contabilità e obbligo d’informare

Art. 21 Contabilità

Art. 22 Obbligo d’informare

Capitolo 5: Operazioni con l’estero8

Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercio

Art. 22b Bolletta di scorta

Art. 22c Controllo da parte dell’Amministrazione federale delle dogane

Art. 23 Obbligo di dichiarazione

Art. 24 Introduzione a titolo professionale sul territorio svizzero

Art. 24a Autorizzazione specifica

Art. 24b Autorizzazione generale per armi bianche

Art. 24c Autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni

Art. 25 Introduzione sul territorio svizzero a titolo non professionale

Art. 25a Introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri

Art. 25b Esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri

Capitolo 6: Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni, porto abusivo di oggetti pericolosi9

Art. 26 Custodia

Art. 27 Porto di armi

Art. 27a Autorizzazione quadro nelle aree degli aeroporti svizzeri

Art. 28 Trasporto di armi

Art. 28a Porto abusivo di oggetti pericolosi

Capitolo 7: Autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti10

Art. 28b Autorizzazioni eccezionali

Art. 29 Controllo

Art. 30 Revoca dell’autorizzazione

Art. 30a Comunicazione di autorizzazioni revocate e rifiutate

Art. 30b Diritto di segnalazione

Art. 31 Sequestro e confisca

Art. 31a Presa in consegna di armi da parte dei Cantoni

Art. 31b Servizio di comunicazione

Art. 31c Ufficio centrale

Art. 31d Servizio nazionale di coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco

Art. 32 Emolumenti

Capitolo 7a:11 Trattamento e protezione dei dati

Sezione 1:12 Trattamento dei dati

Art. 32a Sistemi d’informazione

Art. 32abis Utilizzazione del numero d’assicurato AVS

Art. 32b Contenuti dei sistemi d’informazione

Art 32c Comunicazione di dati

Sezione 2: Trattamento e protezione dei dati nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen13

Art. 32d Comunicazione di dati personali a uno Stato Schengen

Art. 32e Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

Art. 32f

Art. 32g Diritto d’accesso

Art. 32h e 32i

Sezione 3:14 Obblighi di comunicazione

Art. 32j Comunicazioni nell’ambito dell’amministrazione militare

Art. 32k Obbligo di comunicazione delle autorità cantonali e dei servizi di comunicazione

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 33 Delitti e crimini

Art. 34 Contravvenzioni

Art. 35 Infrazioni commesse nell’azienda

Art. 36 Perseguimento penale

Art. 37

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 38 Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 39

Art. 40 Disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale

Art. 41

Art. 42 Disposizione transitoria

Art. 42a Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2004

Art. 43 Referendum ed entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199915


Allegato
- Accordi di associazione alla normativa di Schengen


 RU 1998 2535


1 RS 101
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
3 FF 1996 I 875
4 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).
5 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).
6 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).
7 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).
8 Originariamente prima dell’art. 23. Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
11 Introdotto dall’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
14 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
15 DCF del 21 set. 1998


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali