514.54
Legge federale
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(Legge sulle armi, LArm)
del 20 giugno 1997 (Stato 1° gennaio 2013)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Scopo e oggettoArt. 2 Campo d’applicazione
Art. 3 Diritto di acquisto, possesso e porto di armi
Art. 4 Definizioni
Sezione 2: Divieti e restrizioni generali
Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armiArt. 6 Divieti e restrizioni relativi a munizioni
Art. 6a Successione ereditaria
Art. 6b Attestazione ufficiale
Art. 7 Procedura per i cittadini di determinati Stati
Art. 7a Esecuzione
Art. 7b Forme di offerta vietate
Capitolo 2: Acquisto e possesso di armi e di parti essenziali di armi4
Sezione 1: Acquisto di armi e di parti essenziali di armi5
Art. 8 Obbligo del permesso d’acquisto di armiArt. 9 Competenza
Art. 9a Attestazione ufficiale
Art. 9b Validità del permesso d’acquisto di armi
Art. 9c Annuncio dell’alienante
Art. 10 Eccezioni all’obbligo del permesso d’acquisto di armi
Art. 10a Verifica da parte dell’alienante
Art. 11 Contratto scritto
Art. 11a Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni
Capitolo 3: Acquisto e possesso di munizioni ed elementi di munizioni7
Art. 15 Acquisto di munizioni ed elementi di munizioniArt. 16 Acquisto in occasione di manifestazioni di tiro
Art. 16a Legittimazione al possesso
Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi
Capitolo 5: Operazioni con l’estero8
Art. 22a Esportazione e transito, mediazione e commercioArt. 22b Bolletta di scorta
Art. 22c Controllo da parte dell’Amministrazione federale delle dogane
Art. 23 Obbligo di dichiarazione
Art. 24 Introduzione a titolo professionale sul territorio svizzero
Art. 24a Autorizzazione specifica
Art. 24b Autorizzazione generale per armi bianche
Art. 24c Autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni
Art. 25 Introduzione sul territorio svizzero a titolo non professionale
Art. 25a Introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri
Art. 25b Esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri
Capitolo 6: Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni, porto abusivo di oggetti pericolosi9
Art. 26 CustodiaArt. 27 Porto di armi
Art. 27a Autorizzazione quadro nelle aree degli aeroporti svizzeri
Art. 28 Trasporto di armi
Art. 28a Porto abusivo di oggetti pericolosi
Capitolo 7: Autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti10
Art. 28b Autorizzazioni eccezionaliArt. 29 Controllo
Art. 30 Revoca dell’autorizzazione
Art. 30a Comunicazione di autorizzazioni revocate e rifiutate
Art. 30b Diritto di segnalazione
Art. 31 Sequestro e confisca
Art. 31a Presa in consegna di armi da parte dei Cantoni
Art. 31b Servizio di comunicazione
Art. 31c Ufficio centrale
Art. 31d Servizio nazionale di coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco
Art. 32 Emolumenti
Capitolo 7a:11 Trattamento e protezione dei dati
Sezione 1:12 Trattamento dei dati
Art. 32a Sistemi d’informazioneArt. 32abis Utilizzazione del numero d’assicurato AVS
Art. 32b Contenuti dei sistemi d’informazione
Art 32c Comunicazione di dati
Sezione 2: Trattamento e protezione dei dati nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen13
Art. 32d Comunicazione di dati personali a uno Stato SchengenArt. 32e Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen
Art. 32f
Art. 32g Diritto d’accesso
Art. 32h e 32i
Capitolo 8: Disposizioni penali
Art. 33 Delitti e criminiArt. 34 Contravvenzioni
Art. 35 Infrazioni commesse nell’azienda
Art. 36 Perseguimento penale
Art. 37
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 38 Esecuzione da parte dei CantoniArt. 39
Art. 40 Disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale
Art. 41
Art. 42 Disposizione transitoria
Art. 42a Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2004
Art. 43 Referendum ed entrata in vigore
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199915
Allegato
- Accordi di associazione alla normativa di Schengen
1 RS 101
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
3 FF 1996 I 875
4 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).
5 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).
6 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).
7 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).
8 Originariamente prima dell’art. 23. Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
11 Introdotto dall’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e; FF 2004 5273).
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
14 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
15 DCF del 21 set. 1998