Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Acquisto e possesso di armi e di parti essenziali di armi
Sezione 1: Acquisto di armi e di parti essenziali di armi
< Art. 7b Forme di offerta vietate
> Art. 9 Competenza

Art. 8 Obbligo del permesso d’acquisto di armi1

1 Chiunque intende acquistare un’arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d’acquisto di armi.2

1bis La persona che chiede un tale permesso per acquistare un’arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione deve indicare il motivo dell’acquisto.3

2 Il permesso d’acquisto di armi non è rilasciato alle persone che:

a.
non hanno compiuto 18 anni;
b.
sono interdette;
c.
danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi;
d.
in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, sono iscritti nel casellario giudiziale, fintanto che l’iscrizione non sia cancellata.

2bis Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un permesso d’acquisto di armi, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.4

3 a 5 ...5


1 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).
2 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).
3 Introdotto dall’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).
4 Introdotto dall’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).
5 Abrogati dall’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, con effetto dal 12 dic. 2008 (RS 362; RU 2008 5405 art. 1 lett. e).


Stato 12 dicembre 2008
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