Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Divieti e restrizioni generali
< Art. 7a Esecuzione
> Art. 8 Obbligo del permesso d’acquisto di armi

Art. 7b1 Forme di offerta vietate

1 Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni non possono essere offerti se per le autorità competenti non è possibile identificare l’offerente.

2 È vietata l’offerta di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni in occasione di esposizioni o mercati accessibili al pubblico. Il divieto non si applica agli offerenti iscritti ai mercati pubblici di armi autorizzati dalle autorità competenti.


1 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).


Stato 1° gennaio 2013
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