Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni
< Art. 3 Diritto di acquisto, possesso e porto di armi
> Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi
Art. 41 Definizioni
1 Per armi s’intendono:
- a.
- dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco);
- b.
- dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone;
- c.
- coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica;
- d.
- dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde;
- e.
- dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute;
- f.
- armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un’energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
- g.
- imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.
2 Per accessori di armi s’intendono:
- a.
- silenziatori e loro parti costruite appositamente;
- b.
- laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente;
- c.
- lanciagranate costruiti come parte supplementare di un’arma da fuoco.
2bis Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato.2
3 Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi.
4 Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi.
5 Per munizione s’intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un’arma da fuoco è trasferita a un proiettile.
6 Per oggetti pericolosi s’intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell’esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
2 Introdotto dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).