Capitolo 5: Operazioni con l’estero
< Art. 24 Introduzione a titolo professionale sul territorio svizzero
> Art. 24b Autorizzazione generale per armi bianche
Art. 24a1 Autorizzazione specifica
1 Chiunque a titolo professionale intende introdurre sul territorio svizzero un’unica fornitura specificatamente definita di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni, necessita di un’autorizzazione specifica.
2 I titolari di un’autorizzazione specifica ai sensi del presente articolo che nell’arco di un anno non hanno dato adito ad alcuna contestazione in relazione all’introduzione sul territorio svizzero, possono chiederne la commutazione in un’autorizzazione generale ai sensi degli articoli 24b o 24c.
1 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali