Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

514.511

Ordinanza
concernente il materiale bellico

(Ordinanza sul materiale bellico, OMB)

del 25 febbraio 1998 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 13 dicembre 19961 sul materiale bellico (LMB); visto l’articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge del 3 febbraio 19952 sull’esercito e sull’amministrazione militare; e visto l’articolo 43 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,4

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

Art. 2 Materiale bellico

Sezione 2: Autorizzazione di principio

Art. 3 Domanda

Art. 4 Ritiro e revoca

Sezione 3: Autorizzazioni specifiche

Art. 5 Criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero

Art. 5a Dichiarazioni di non riesportazione

Art. 5b Esportazioni destinate a servizi non governativi

Art. 6 Autorizzazione di mediazione o di commercio

Art. 6a Rinuncia all’autorizzazione d’esportazione e di transito

Art. 7 Autorizzazione per il trasferimento di beni immateriali o il conferimento di diritti sugli stessi beni

Art. 8 Rappresentanze diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali

Art. 9 Agevolazioni per l’esportazione temporanea e il transito

Art. 9a

Art. 9b Procedura semplificata nell’ambito dell’attivitā di scorta a trasporti di valori e a persone

Art. 9c Procedura semplificata in caso di riparazione, esposizione, dimostrazione o valutazione

Art. 9d Agevolazioni per l’istruzione e l’impiego internazionale di truppe militari

Art. 9e Procedura semplificata in materia di importazione e di transito

Sezione 4: Certificati di importazione

Art. 10 Certificato di importazione

Art. 11 Oneri

Art. 12 Certificati di importazione inutilizzati o utilizzati solo parzialmente

Sezione 5: Procedura d’autorizzazione

Art. 13 Autoritā di rilascio

Art. 14 Procedura

Art. 15 Divieto di trasferire l’autorizzazione e durata della validitā

Art. 16 Imposizione doganale

Sezione 6: Controllo e disposizioni amministrative

Art. 17 Contabilitā

Art. 18 Obbligo di diligenza

Art. 19 Controllo

Art. 20 Esame da parte dell’Ufficio centrale per la repressione delle attivitā illegali concernenti materiale bellico

Art. 21 Misure amministrative

Sezione 7: Emolumenti

Art. 22 Emolumenti

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione

Art. 24 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 25 Disposizioni transitorie

Art. 26 Entrata in vigore

Allegato 1
- Elenco del materiale bellico
- Indice

Allegato 2
- Elenco degli Stati per i quali non č richiesta alcuna autorizzazione specifica giusta gli articoli...

Allegato 3
- Accordi di associazione alla normativa di Schengen


 RU 1998 808


1 RS 514.51
2 RS 510.10
3 RS 172.010
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali