514.511
Ordinanza
concernente il materiale bellico
(Ordinanza sul materiale bellico, OMB)
del 25 febbraio 1998 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 13 dicembre 19961 sul materiale bellico (LMB); visto l’articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge del 3 febbraio 19952 sull’esercito e sull’amministrazione militare; e visto l’articolo 43 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,4
ordina:
Sezione 3: Autorizzazioni specifiche
Art. 5 Criteri per l’autorizzazione di affari con l’esteroArt. 5a Dichiarazioni di non riesportazione
Art. 5b Esportazioni destinate a servizi non governativi
Art. 6 Autorizzazione di mediazione o di commercio
Art. 6a Rinuncia all’autorizzazione d’esportazione e di transito
Art. 7 Autorizzazione per il trasferimento di beni immateriali o il conferimento di diritti sugli stessi beni
Art. 8 Rappresentanze diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali
Art. 9 Agevolazioni per l’esportazione temporanea e il transito
Art. 9a
Art. 9b Procedura semplificata nell’ambito dell’attivitā di scorta a trasporti di valori e a persone
Art. 9c Procedura semplificata in caso di riparazione, esposizione, dimostrazione o valutazione
Art. 9d Agevolazioni per l’istruzione e l’impiego internazionale di truppe militari
Art. 9e Procedura semplificata in materia di importazione e di transito
Sezione 4: Certificati di importazione
Art. 10 Certificato di importazioneArt. 11 Oneri
Art. 12 Certificati di importazione inutilizzati o utilizzati solo parzialmente
Sezione 5: Procedura d’autorizzazione
Art. 13 Autoritā di rilascioArt. 14 Procedura
Art. 15 Divieto di trasferire l’autorizzazione e durata della validitā
Art. 16 Imposizione doganale
Sezione 6: Controllo e disposizioni amministrative
Art. 17 ContabilitāArt. 18 Obbligo di diligenza
Art. 19 Controllo
Art. 20 Esame da parte dell’Ufficio centrale per la repressione delle attivitā illegali concernenti materiale bellico
Art. 21 Misure amministrative
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 23 EsecuzioneArt. 24 Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 25 Disposizioni transitorie
Art. 26 Entrata in vigore
Allegato 1
- Elenco del materiale bellico
- Indice
Allegato 2
- Elenco degli Stati per i quali non č richiesta alcuna autorizzazione specifica giusta gli articoli...
Allegato 3
- Accordi di associazione alla normativa di Schengen
1 RS 514.51
2 RS 510.10
3 RS 172.010
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali