Sezione 3: Autorizzazioni specifiche
< Art. 9a
> Art. 9c Procedura semplificata in caso di riparazione, esposizione, dimostrazione o valutazione
Art. 9b1 Procedura semplificata nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori e a persone
1 Gli agenti di scorta che accompagnano trasporti di valori o persone necessitano, per esportare, reimportare o far transitare armi da fuoco2 nonché le relative munizioni nell’ambito della loro attività di agenti di scorta, soltanto di un’autorizzazione per ogni arma e relativa munizione. Detta autorizzazione è valida un anno e consente di passare ripetutamente la frontiera.
2 L’importazione e la riesportazione di armi da fuoco con le relative munizioni nell’ambito di dette attività sono rette dalla legislazione sulle armi.
1 Introdotto dall’art. 50 n. 3 dell’O del 21 set. 1998 sulle armi nel testo del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
2 Nuova espressione giusta il n. II 2 dell’all. 4 all’O del 2 lug. 2008 sulle armi, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.