Sezione 3: Autorizzazioni specifiche
< Art. 9 Agevolazioni per l’esportazione temporanea e il transito
> Art. 9b Procedura semplificata nell’ambito dell’attivitą di scorta a trasporti di valori e a persone
Art. 9a1
1 Introdotto dall’art. 50 n. 3 dell’O del 21 set. 1998 sulle armi nel testo del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009). Abrogato dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
Stato 1° gennaio 2013
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