Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Autorizzazioni specifiche
< Art. 5 Criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero
> Art. 6 Autorizzazione di mediazione o di commercio

Art. 5a1 Esportazioni destinate a servizi non governativi

(art. 18 LMB)

Chi vuole esportare materiale bellico non destinato a un Governo estero o a un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo, quando presenta la domanda d’esportazione deve provare che lo Stato di destinazione finale ha rilasciato la necessaria autorizzazione d’importazione o che quest’ultima non č necessaria.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).


Stato 1° gennaio 2010
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